Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2088 del 27.02.2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai rapporti di lavoro e alle retribuzioni per i lavoratori degli Enti del Terzo Settore.
In particolare, i dubbi riguardano l’applicazione delle seguenti norme del Codice del Terzo Settore:
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) (art. 8 CTS);
- i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’articolo 13, comma 1” (art. 16 CTS).
Il Ministero ha chiarito quanto segue:
1. APPLICABILITA’ E PERIODO TRANSITORIO
– queste norme sono immediatamente applicabili a far data dal 03.08.2017;
– in ossequio al principio generale di irretroattività della legge, l’art. 8 e 16 dovranno applicarsi soltanto ai rapporti di lavoro costituiti a partire dall’entrata in vigore del Codice. Si escludono dalla sua applicazione i rapporti già in essere antecedentemente alla medesima data;
– nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del Registro Unico, l’articolo 8, comma 3, lettera b) si applicherà alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri;
– nel periodo transitorio, per le ONLUS continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo
10, comma 6, lettera e) del già citato d.lgs.n.460/1997, che fissa la misura differenziale alla soglia del
20%;
2. SUPERAMENTO SOGLIA RETRIBUTIVA DEL 40%
– il superamento della soglia retributiva del 40% postula il presupposto necessario che almeno una delle attività di cui alle lettere b), g) o h) siano previste dallo statuto e che la professionalità sia funzionalmente necessaria per l’ETS.
– per poter retribuire un lavoratore oltre la soglia del 40%, tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione (curriculum del lavoratore e deliberazione dell’organo sociale);
3. PARAMETRI PER LE SOGLIE RETRIBUTIVE
– la contrattazione collettiva richiamata dagli artt. 8, comma 3 e 16, comma 1 del codice costituisce il benchmark di riferimento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni, anche con riferimento al lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative;
– i valori della retribuzione, comprensiva della parte variabile, da prendere in considerazione sono quelli scaturenti dai diversi livelli della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale).
4. RAPPORTI DI LAVORO E VOLONTARIATO
– la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore.
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