Molto cambierà per gli Enti del Terzo settore in tema di IVA. Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, infatti, introdotto una serie di novità per ETS e enti no profit che, grazie alla Legge Finanziaria 2022, sono stati posticipati al 2024.
Vediamo nel dettaglio.
PRESTAZIONI DIETRO CORRISPETTIVI SPECIFICI
Si considerano commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate agli associati verso pagamento di:
- corrispettivi specifici;
- contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
PUBBLICAZIONI
Sono considerate commerciali anche le pubblicazioni delle associazioni assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.
APS E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Dal 2024 la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede dalle Associazioni di Promozione sociale, nell’ambito delle finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno (L. n. 287/1991), sono considerate commerciali.
ESENZIONE IVA
Il cambiamento più significativo è dato dall’esenzione iva (art. 10 DPR 633/72) di una serie di prestazioni a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:
- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, da parte dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica verso pagamento di corrispettivi compresi quelli corrisposti da parte dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e risulti effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale.
Sono escluse dall’esenzione IVA le ODV e le APS con ricavi annui non superiori a 65.000 euro e che, in attesa del nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo settore, potranno applicare ai soli fini Iva le disposizioni concernenti il regime forfettario previsto dalla Legge n. 190/2014.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle società cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento