Con D.M. 05 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato il nuovo verbale di revisione delle società cooperative.
Il Decreto e il verbale di revisione contengono alcune interessanti novità.
Avviso altre Autorità
Il decreto disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e dei loro consorzi, distinguendola dalla vigilanza svolta da altre Amministrazioni per evitare sovrapposizioni.
La revisione ha sia una funzione assistenziale che accertativa, limitandosi agli scopi propri del controllo dei requisiti mutualistici.
E’, tuttavia, precisato che se durante le revisioni emergono elementi di competenza di altre autorità, il revisore li deve segnalare nel verbale ispettivo e la Direzione generale trasmette la documentazione alle autorità competenti.
Incompatibilità del revisore
L’Ufficio competente per la vigilanza del Ministero può sospendere un revisore per giustificati motivi, inclusa l’inidoneità accertata nello svolgimento delle attività di revisione, fino a una successiva verifica della sua idoneità.
Inoltre, il revisore può essere cancellato dall’Elenco se viene meno il rapporto di fiducia con l’Amministrazione o l’Associazione di appartenenza.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.
L’Autorità di vigilanza valuta la situazione e può autorizzare l’attività ispettiva. L’omessa comunicazione comporta la cancellazione dall’Elenco e la restituzione del tesserino di identificazione.
Modalità di svolgimento della revisione
Le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del Decreto. Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.
In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
La fase di accertamento conseguente all’irrogazione della diffida è, di regola, svolta da remoto, mediante strumenti informatici che assicurino l’instaurazione del contraddittorio, previa acquisizione della documentazione attestante l’adempimento delle diffide impartite.
L’accertamento può essere svolto in presenza purchè: 1) le circostanze concrete lo richiedano; 2) il revisore deve dare adeguata motivazione all’interno del verbale.
Mancata revisione della cooperativa
Nel caso di accertata impossibilità allo svolgimento dell’attività di vigilanza, dovuta al comportamento ostativo o comunque all’irreperibilità del legale rappresentante, il revisore redige la relazione di mancata revisione e la trasmette tempestivamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
Il revisore deve trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa, risultante dal registro delle imprese, due PEC:
- la prima, contenente la notifica dell’incarico di vigilanza;
- la seconda contenente la diffida a consentire la revisione.
Solo in tal modo l’impossibilità può ritenersi accertata.
Qualora il predetto indirizzo di posta elettronica certificata risulti inesistente o non valido, il tentativo di contatto deve essere effettuato mediante l’invio della diffida tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società.
Verbale di revisione
Le novità più salienti del verbale di revisione sono:
- indicazione del numero di accessi ispettivi effettuati;
- adeguati assetti e informazioni da indicare nel bilancio;
- controllo della corretta informazione ai soci sull’andamento del patrimonio indivisibile e sull’adeguamento alle raccomandazioni e ai suggerimenti della revisione cooperativa;
- applicazione del principio contabile OIC 28 in tema di ristorni;
- verifica ai sensi dell’art. 316 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- proposta finali in caso di revisione di una cooperativa impresa sociale;
- proposta finale in caso di segnali di crisi.
Il Ministero ha precisato che i nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.
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