Il 8 agosto 2024, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n. 11508, che offre chiarimenti importanti sulla gestione del patrimonio e sugli obblighi di devoluzione per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Questo documento è particolarmente rilevante per tutte le organizzazioni che applicano il Codice del Terzo Settore (CTS) e per quelle che, pur avendo cessato l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano a operare secondo il Codice Civile.
Il Principio di Non Lucratività e i Requisiti degli ETS
Il Codice del Terzo Settore stabilisce chiaramente che uno dei requisiti fondamentali per qualificarsi come ETS è l’assenza di scopo di lucro. Questa definizione si riferisce al lucro soggettivo, cioè alla ripartizione degli utili tra i membri dell’organizzazione. Tuttavia, il conseguimento di un avanzo di gestione, il cosiddetto lucro oggettivo, è ammissibile a condizione che tale avanzo venga reinvestito per finanziare le attività statutarie e perseguire finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Questo principio di non lucratività comporta specifici obblighi gestionali e, contemporaneamente, conferisce un regime di favore sotto il profilo pubblicistico e fiscale. Due degli aspetti chiave di questo regime sono l’obbligo di destinazione e di devoluzione del patrimonio, come previsto dagli articoli 8, 9 e 50, comma 2, del CTS.
L’Obbligo di Devoluzione del Patrimonio
L’articolo 9 del CTS stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al RUNTS, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, previa approvazione dell’Ufficio del RUNTS competente e salvo diversa disposizione di legge. Questo obbligo si fonda sulla necessità di garantire che il patrimonio accumulato da un ente, che ha beneficiato di vantaggi fiscali, continui a essere destinato a finalità di interesse pubblico e non possa essere utilizzato dai membri dell’ente stesso.
In caso di cancellazione dall’RUNTS, di un ente che intende continuare ad operare ai sensi del codice civile, l’articolo 50, comma 2, del CTS prevede un obbligo di devoluzione limitato all’incremento patrimoniale realizzato durante il periodo di iscrizione al RUNTS. Questo significa che, per gli enti cancellati dal RUNTS, il patrimonio preesistente alla iscrizione non è soggetto all’obbligo di devoluzione.
Determinazione dell’Incremento Patrimoniale
La nota chiarisce l’importanza di stabilire il termine iniziale per il calcolo dell’incremento patrimoniale. Gli ETS che sono entrati ex novo nel Terzo Settore con l’iscrizione al RUNTS e quelli che sono stati trasmigrati dai preesistenti registri (ODV, APS e ONLUS) hanno modalità diverse per il calcolo. Per gli enti provenienti dai registri precedenti, l’incremento patrimoniale va calcolato a partire dalla data di iscrizione ai registri preesistenti, mentre per gli altri ETS il termine iniziale coincide con la data di iscrizione al RUNTS.
Esclusione della Migrazione Interna
È importante notare che la migrazione di un ente da una sezione all’altra del RUNTS non costituisce una cancellazione dal RUNTS e quindi non genera obblighi di devoluzione del patrimonio. Questa fattispecie implica solo un cambiamento nella qualificazione soggettiva dell’ente senza modificare il suo status di ETS.
Se vuoi essere sempre aggiornato su cooperative, imprese sociali e ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento