Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4314 del 18.05.2020, ha chiarito l’effecacia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro per le Organizzazioni di Volontariato.
L’art. 82 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV.
In particolare, si chiede se tal esenzione sia applicabile anche nelle more dell’iscrizione delle ODV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Sul punto era gà intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 01.08.2011, secondo cui le ODV possono fruire del beneficio fiscale prima dell’iscrizione del relativo registro delle ODV.
Secondo la circolare, l’ODV, dopo aver provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta iscrizione al registro delle ODV; se l’iscrizione non si perfeziona, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero dell’imposta non pagata, oltre le sanzioni.
La stessa Agenzia delle Entrate ha anche affermato che le disposizioni dell’art. 82 del CTS di applicano alle ODV alle iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991.
Pertanto, alla luce di quanto affermato, le Organizzazioni di volontariato che, nelle more dell’iscrizione al RUNTS, sono iscritte nei registri delle ODV, possono beneficiare dell’esenzione dal versamento dell’imposta di registro.
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore.
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