Fino all’abrogazione del regime fiscale IVA previsto dall’art, 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, le ODV non sono tenute ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura per lo svolgimento delle attività d’interesse generale.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 92 del 03.03.2022. Ma vediamo nel dettaglio.
IL CASO
Una Organizzazione di volontariato svolge il servizio di trasporto sanitario di soggetti dializzati, in base alla determina autorizzativa delle ASL. L’Ente pubblico rimborsa le spese sostenute per il trasporto degli utenti dializzati a seguito di rendicontazione mensile inviata dalla ODV.
L’attività di trasporto sanitario, in particolare, è tra le attività svolte dalla ODV a fini solidaristici, essendo prevista espressamente dalle norme statutarie.
L’ODV è stata esclusa dall’elenco delle strutture autorizzate al trasporto da parte della ASL, motivato dalla mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad emettere fattura. L’istante, privo di partita Iva, vorrebbe utilizzare un documento contenente ladichiarazione ad emettere «ricevute di pagamento».
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate premette che, secondo l’art. 8 della Legge n. 266/1991 “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Il Codice del Terzo Settore (CTS), innanzitutto, indica che “per l’attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato ancora in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.
In particolare, in base all’articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991.
Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, risulta abrogato “a decorrere dal periodo di impostasuccessivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101,comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativitàdel predetto Registro”.
L’ODV, quindi, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime IVA ai sensi della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.
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