Ai fini delle agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative, per la valorizzazione dei conferimenti dei soci non rilevano gli importi per “oneri e proventi straordinari”. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11701 del 05.05.2021.
IL CASO
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 601 del 1973.
Secondo la sentenza, infatti, una cooperativa agricola aveva rispettato il presupposto della mutualità nella valorizzazione dei conferimenti di uve da parte dei soci.
In particolare, la cooperaativa aveva tenuto conto di tutti i componenti positivi e negativi di reddito, compresi i contributi in conto esercizio o in conto impianti, nonché gli oneri ed i proventi straordinari, sì da determinare la chiusura del bilancio senza utile.
Era, conseguentemente, stato violato anche l’obbligo di versare il 3% degli utili al fondo mutualistico, con conseguente surrettizia distribuzione degli utili stessi tra i soci.
LE NORME FISCALI
L’art. 10 d.P.R. n. 601 del 1973 riconosce il beneficio dell’esenzione ddal versamento dell’IRES alla cooperativa che operi in regime di
mutualità.
Sono esenti dall’imposta i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 10, I. n. 59 del 1992, le cooperative sono tenute, a pena di decadenza dai «benefici fiscali e
di altra natura», a versare il 3% degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
LA SENTENZA
La Cassazione deve verificare se la cooperativa ha correttamente determinato l’imponibile, e non abbia erogato, indirettamente, utili e, se questi siano maturati, abbia versato al Fondo mutualistico la quota dovuta.
Nella vicenda in giudizio, per la valutazione dei conferimenti dei soci e per la determinazione dell’imponibile l’Agenzia delle Entrate contesta l’indebito di tre componenti.
Ossia i contributi di esercizio; i contributi in conto impianti; oneri e proventi straordinari.
Tali voci, in sostanza, sono confluite nel ristorno (correlato all’attività mutualistica ed attribuito al socio per aver effettuato scambi mutualistici) anziché nell’utile di bilancio (la remunerazione del capitale sociale, indipendente dal concreto scambio mutualistico).
I contributi di esercizio e quelli in conto impianti hanno una relazione diretta con lo scopo mutualistico, integrando il prezzo o il valore del conferimento.
Quindi, essi vanno assimilati nella valorizzazione dei conferimenti dei soci, sì da confluire, poi, nei ristorni riconosciuti ai medesimi.
Invece, gli “oneri e proventi straordinari” costituiscono una categoria eterogenea.
In essa confluiscono tutti quei costi e ricavi estranei all’attività ordinaria o non riferibili ad operazioni svolte abitualmente dall’impresa, come tali estranei allo scambio mutualistico tra soci e società.
Si tratta di componenti straordinarie che non concorrono alla valorizzazione dei conferimenti dei soci dell’esercizio al fine di evitare che al socio venga riconosciuto un valore estraneo allo scambio mutualistico.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Al termine del ragionamento, la Corte esprime un principio di diritto sulla tematica.
In tema di agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative, ai fini della valorizzazione dei conferimenti dei soci assumono rilievo i contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianto,
Si tratta di importi che rappresentano, quale integrazione dei ricavi o ricavi anticipati, una vera e propria componente del prezzo della fornitura che verrà posta in essere, sicché hanno una relazione diretta con lo scopo mutualistico.
Non rilevano, invece, gli importi per “oneri e proventi straordinari”, trattandosi di costi e ricavi non riferibili all’attività ordinaria o alle operazioni svolte abitualmente dall’impresa, come tali estranei allo scambio mutualistico tra soci e società.
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