Con la Risoluzione n. 8/E del 19.01.2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere sulla possibilità, per le ONLUS, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali a fronte del pagamento di corrispettivi da parte degli ospiti, operando in regime di accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri enti locali, di applicare alle forniture di energia elettrica l’aliquota agevolata del 10%
ai sensi del n. 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per l’uso domestico dell’energia che non può essere mai utilizzata “nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.
L’Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo. Ai fini IVA, le ONLUS, quali enti non commerciali, qualora svolgano un’attività commerciale, devono considerarsi soggetti passivi IVA, a nulla rilevando le disposizioni del TUIR che agevolano, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli enti non commerciali e/o le ONLUS stesse. Nel caso di specie, pertanto, le ONLUS che gestiscono residenze sanitarie, pongono in essere un’attività decommercializzata ai soli fini dell’IRES ma rilevante ai fini dell’IVA, seppure esente ai sensi dell’art. 10, n. 21, del DPR. n. 633 del 1972.
Per il testo della Circolare si consulti la sezione TERZO SETTORE
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