Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) possono beneficiare del Superbonus anche se ristrutturano un immobile non di proprietà, ma attribuito tramite una convenzione stipulata con un Comune. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 610 del 17.09.2021.
IL CASO
Una Organizzazione di Volontariato che opera nel campo dell’aiuto alle persone fragili ha sottoscritto con un Comune una convenzione. Il Comune ha fornito dei locali che necessitano di interventi sostanziali per migliorarne il consumo energetico.
L’organizzazione di volontariato chiede se possa beneficiare delle detrazioni previste dal Superbonus, in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”) disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento (c.d. Superbonus), delle spese di ristrutturazione sostenute dal 1° luglio 2020.
Gli specifici interventi per i quali opera la detrazione devono essere finalizzati a:
- efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici);
- consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Con riferimento ai soggetti ammessi, il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS).
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale.
Come chiarito nella circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può:
- essere titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Pertanto, si può ritenere che la Convenzione stipulata nella forma della scrittura privata possa costituire titolo idoneo a consentire all’ODV l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus, al fine di svolgere la propria attività relativa all’aiuto alle persone fragili.
Inoltre, se l’ODV possiede redditi imponibili anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, potrà richiedere, in alternativa, alla detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, lo sconto in fattura.
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