L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 58 del 13.02.2020, si è pronunciata in merito alle operazioni effettuate da una Organizzazione di Volontariato ai fini IVA.
Secondo l’art. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (…), costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Tale disposizione è stata abrogata ad opera del Codice del Terzo settore.
L’effetto abrogativo decorrerà dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del RUNTS.
Per poter beneficiare dell’agevolazioni fiscale, ancora vigente oggi, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interessegenerale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
Per il testo della Risposta si consulti la Sezione Terzo Settore
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