La maggioranza degli amministratori nelle cooperative edilizie di abitazione deve essere formata da soci cooperatori ovvero soci che hanno effettuato la prenotazione dell’alloggio e la successiva assegnazione e acquisto del medesimo.
Così si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 1/2021 del 21.05.2021, dedicata alle “Problematiche afferenti alle cooperative edilizie di abitazione – Istruzioni operative”.
Infatti, l’art. 2542, c.3 c.c. prevede che “la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori”.
Con ciò si intendono coloro che concretamente aspirino ad instaurare ovvero instaurino con la società un effettivo e tipico scambio mutualistico.
Il socio, pertanto, deve potenzialmente essere sempre interessato allo scambio mutualistico pena l’esclusione dalla platea sociale in quanto carente dei requisiti minimi.
Tali requisiti sono l’interesse, la capacità e l’instaurazione effettiva dello scambio mutualistico.
Pertanto la presenza di soci che costituiscano o si inseriscano nella platea senza essere interessati allo scambio, non deve ritenersi legittima.
Eventuali soggetti non interessati allo scambio mutualistico ma comunque ritenuti utili alla partecipazione alla gestione in quanto “esperti” nel settore, ben potranno essere nominati nell’organo quali amministratori terzi, non soci.
Come tali, percepiranno, previa delibera dell’assemblea, presumibilmente il compenso parametrato alle tabelle professionali di riferimento.
Dal momento che non è neppure consentita la presenza nelle cooperative edilizie di abitazione di soci tecnici ed amministrativi, tali figure tecniche possono essere;
- nominate nella percentuale prevista come amministratori terzi non soci;
- incaricati quali professionisti esterni di attività in quanto utili alla gestione dell’impresa.
Sullo stesso argomento si legga “Cooperative edilizie di abitazione: soci prenotatari e aspiranti soci”
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