Una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 15849 del 19 novembre 2024) affronta una tematica importante per gli Enti del Terzo Settore (ETS): i requisiti del patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica e il ruolo degli “intangible assets”.
Il patrimonio minimo e i beni accettabili
Secondo l’art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), il patrimonio minimo per gli ETS può essere costituito da:
- Una somma liquida non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
- Beni diversi dal denaro, purché conformi alle definizioni di beni materiali o immateriali secondo l’art. 810 del codice civile (ad esempio, brevetti e marchi).
La nota chiarisce che prestazioni di opere, servizi o crediti non sono accettabili per costituire il patrimonio minimo, in quanto difficilmente monetizzabili e non conformi ai requisiti di legge.
Gli “intangible assets” nel patrimonio degli ETS
Un quesito specifico ha riguardato la possibilità di includere nel patrimonio beni immateriali, come proprietà intellettuali (es. progetti formativi o percorsi educativi). La risposta ministeriale evidenzia che tali beni non sono accettabili in quanto si tratta di diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo.
Il ruolo del notaio e delle autorità di controllo
Il notaio ha un ruolo fondamentale nel verificare che il patrimonio minimo degli ETS rispetti i requisiti normativi. Può rifiutare l’iscrizione al RUNTS se il patrimonio non è conforme e richiedere che eventuali carenze siano colmate con denaro o beni periziati.
Conclusioni
La nota ribadisce l’importanza di una gestione rigorosa del patrimonio degli ETS per garantire la solidità dell’ente e la sua capacità di perseguire gli scopi sociali. Questo approccio tutela l’affidabilità patrimoniale dell’ente, cruciale per perseguire il “bene comune”.
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