E’ assoggettabile a fallimento una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo). Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29245 del 20.10.2021.
IL CASO
Una cooperativa sociale ONLUS che gestiva strutture di assistenza socio assistenziale è stata sottoposta a fallimento.
Il Tribunale dichiarò il fallimento della cooperativa, ritenendo:
- che si trattasse di imprenditore commerciale, nonostante il diverso parere del Ministero dello Sviluppo
Economico (di seguito, Mi.SE), non vincolante; - che il semplice avvio (senza apertura) della procedura di liquidazione coatta amministrativa non fosse preclusivo;
- lo stato di insolvenza non era stato nemmeno contestato dalla debitrice.
La cooperativa propose reclamo, ritenendo inconciliabile la sentenza, con il fine mutualistico, dello svolgimento dell’attività d’impresa secondo criteri di economicità. Inoltre, il Giudice non aveva tenuto conto del peculiare regime normativo delle Cooperative sociali Onlus.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Secondo la Corte non rileva l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, art. 10, da parte della cooperativa.
Infatti, nel D.lgs. n. 460/1997 vi sono disposizioni che confermano come esso non incida né interferisca sullo statuto delle imprese assoggettabili a fallimento, sottendendo, anzi, che le società cooperative possano assumere la qualifica di Onlus pur svolgendo
attività commerciale.
La giurisprudenza della Corte non ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale.
Sussiste attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità
tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce:
- nell’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi;
- nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.
Il lucro oggettivo deve essere escluso solo qualora l’attività sia svolta in modo del tutto gratuito.
Il fine altruistico in ipotesi perseguito, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell’ente, non
pregiudica l’imprenditorialità dei servizi resi.
Sull’argomento si veda anche la recentissima sentenza “No al fallimento per le cooperative sociali. Solo la liquidazione coatta amministrativa”
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento