L’azione per la richiesta delle differenze retributive nei confronti di una società cooperativa da parte di un lavoratore interrompe la prescrizione solo se è esercitata in modo inequivocabile. Se è proposta con con ricorso al giudice del lavoro, la prescrizione dell’azione si interrompe con la notifica del ricorso alla cooperativa.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 279 del 04.01.2024.
IL FATTO
Un lavoratore di una cooperativa di logistica ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha rigettato la sua richiesta di condanna alle differenze retributive nei confronti della cooperativa datrice. Ciò in quanto asseriva di essere stato remunerato in misura inferiore ai minimi previsti dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni.
La Corte d’appello aveva rigettato il ricorso rilevando la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, in difetto di alcun atto interruttivo. Il lavoratore, infatti, aveva impugnato solo il licenziamento prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio avverso la cooperativa.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo l’efficacia interruttiva della riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati.
Se, infatti, la domanda è generica o ipotetica non può in alcun modo essere equiparata ad un’intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Per avere efficacia interruttiva, l’atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore.
Se la domanda è proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto.
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