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Come deve essere data pubblicità agli emolumenti e ai compensi che gli Enti del Terzo Settore attribuiscono a amministratori, dirigenti o associati? A questa domanda ha risposto il Ministero del Lavoro con la Nota n. 293 del 12.01.2021.
FINALITA’ DELLA NORMA
L’art. 14 del Codice del Terzo Settore individua particolari obblighi di trasparenza per gli enti del Terzo settore.
L’obbligo riguarda gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.
Tali enti devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a:
- componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- dirigenti;
- associati.
Ciò al fine di evitare la distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il Ministero ricorda, però, che occorre un bilanciamento dei diversi valori di rango costituzionale emergenti dalla tematica in esame: da un lato, la riservatezza, dall’altro, la trasparenza.
Infatti, le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza.
ASPETTI PRATICI
Il Ministero indica come non sia consentito:
- rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma;
- indicare elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (come ad esempio elementi della retribuzione attribuiti non in ragione dell’attività svolta ma di situazioni proprie del singolo e tali da fornire indebitamente informazioni sulla sua specifica condizione, ad es. di natura sanitaria);
- fornire informazioni di natura patrimoniale a ben vedere riconducibili alla situazione dell’individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all’appartenenza all’ente del Terzo settore.
Pertanto, non è necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria.
Si possono specificare i compensi tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso.
Poi, si può individuare tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse.
Si ritiene invece del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco.
Devono essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.
Per i rimborsi potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti.
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