Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 26 agosto 2020, ha stabilito i criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.
In particolare, il Decreto individua il compenso spettante nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di societa’ cooperativa.
Si ricorda che le imprese sociali, a norma del D.lgs. n. 112/2017, sono sottoposte alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.
Al commissario liquidatore spetta un compenso calcolato sull’attivo realizzato, sul passivo accertato, oltre ad un rimborso forfettario.
Attivo realizzato dai commissari liquidatori
Il compenso sull’attivo accertato è così calcolato:
a) 12,71% quando l’attivo non supera euro 51.000,00;
b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;
c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;
e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;
f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.
Le aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all’attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa.
Viceversa, le suddette aliquote sono ridotte del 10% in ragione d’anno a partire dall’ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all’attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.
Passivo accertato dai commissari liquidatori
In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull’ammontare dello stato passivo accertato, pari:
a) allo 0,50%, fino all’importo di euro 103.000,00;
b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;
c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.
Rimborso forfettario
Inoltre, al commissario liquidatore spetta, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull’importo del compenso finale, nonché il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Procedure di liquidazione senza attivo
Il compenso di commissari liquidatori nelle procedure senza attivo è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo’ essere inferiore a euro 2.500,00
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.