Il Ministero dello sviluppo Economico, con il parere del 01.10.2020, ha risposto ad un interessante quesito proposto dall’ACI (Alleanza Cooperative Italiane) in merito alla revoca del revisore legale dei conti nelle cooperative.
LA NORMATIVA
Si ricorda che il “Codice della crisi”, apportando modifiche all’art. 2477 c.c., ha individuato più ristretti parametri dimensionali da cui scaturisce l’obbligo per le imprese di nominare l’organo di controllo o il revisore.
Inoltre, è slittato al 30.04.2022, grazie al Decreto Rilancio, il termine per la nomina del revisore legale nelle cooperative che superino i parametri indicati dall’art. 2477 c.c.
Perciò l’ACI ha chiesto se le società cooperative modello SRL possano revocare il revisore legale dei conti senza l’avallo del Tribunale di cui all’art. 2400, comma 2, c.c.
Si ricorda che secondo il DM 261/2012, il revisore può essere revocato per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Quindi, con Nota n. 4865/2015 il Ministero della Giustizia ha dato risposta ad un quesito su una fattispecie analoga a quella in esame, senza che vi sia l’avallo del Tribunale di cui all’art. 2400, comma 2, c.c.
IL PARERE DEL MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea due questioni:
- la prima, relativa al diverso comportamento tenuto dalle imprese. Alcune, nel rispetto della norma, hanno adempiuto l’obbligo accollandosi gli oneri relativi, a differenza di altre che, ignorando l’obbligo, non hanno proceduto alla nomina dell’organo di controllo;
- la seconda, relativa al periodo particolarmente difficile per le imprese. A fronte di una medesima situazione, solo alcune di queste sono tenute al sostenimento di oneri economico gestionali, ancorché non dovuti fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Ministero ha stabilito:
- non si ravvisano elementi ostativi all’applicazione, del citato art. 4, co. 1, lett. i) del Decreto Ministeriale n. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca dall’incarico di revisione legale;
- nel caso in cui l’ente abbia adempiuto l’obbligo mediante la nomina di un organo di controllo, collegio o organo monocratico, sebbene il fatto possa qualificarsi come giusta causa di revoca, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
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