Alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 284 del 05.04.2023.
QUESITO
Una Cooperativa ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione nella misura agevolata negli anni in cui la Cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% a:
- premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5 per cento.
L’Agenzia ha chiarito che «per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile»; il prestatore di lavoro, infatti, può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.
La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Anche l’erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa deve risultare dalla compilazione dell’apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al decreto 25 marzo 2016.
Possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
Infatti, i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno.
Per poter beneficiare della tassazione agevolata, pertanto, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i ristorni devono essere conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016;
- la loro distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto 25 marzo 2016;
- deve essere compilata la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo;
- alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
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