Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 04765 del 06.05.2020 si è pronunciato in merito al corretto avvio del procedimento amministrativo per lo scioglimento per atto d’autorità di una società cooperativa.
IL CASO
Una cooperativa edilizia, a seguito di una ispezione straordinaria, era stata posta in scioglimento per atto d’Autorità con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli ispettori avevano ritenuto che nella stessa fosse assente lo scopo mutualistico in ragione della “gestione personalistica da parte dell’organo amministrativo nonché per la scarsa partecipazione da parte di tutti i soci alle decisioni relative alla gestione e alla vita sociale”.
La cooperativa ha eccepito, innanzitutto, la violazione del principio del contraddittorio.
Infatti, il Ministero aveva trasmesso gli atti e le comunicazioni afferenti il procedimento di scioglimento della società Cooperativa ad una casella PEC errata.
Ciò aveva impedito la partecizione al procedimento amministrativo, conclusosi con il Decreto di scioglimento.
LA DECISIONE DEL TAR
I giudici hanno rilevato che il Ministero ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento alla cooperativa ad un indirizzo di posta elettronica errato.
In realtà, per quanto detto, non si è trattato di malfunzionamento della PEC, bensì di trasmissione a indirizzo non corretto.
Il Decreto che segue ad una ispezione straordinaria non ha natura vincolata.
Infatti, l’ispezione straordinaria non necessariamente culmina nell’adozione dell’atto di scioglimento della cooperativa ex art. 2544 cod. civ., ben potendo avere anche differenti esiti, quali la cancellazione dall’albo ovvero la gestione commissariale.
L’omesso coinvolgimento della Cooperativa ha impedito al MISE di valutare le circostanze emerse nell’ambito della revisione che, sebbene non vincolanti, certamente avrebbero consentito un più approfondito e diverso esame della effettiva situazione della cooperativa.
Ciò avrebbe offerto ulteriori elementi istruttori che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto, quanto meno, motivatamente valutare, al fine di giungere ad una decisione maggiormente ponderata.
Pertanto, il TAR ha annullato il decreto di scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
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