Il D.lgs. n. 232 del 13.12.2017, riguardante le Autorità Portuali, ha stabilito che, ai fini della realizzazione dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri nell’ambito di porti o altri luoghi d’approdo o di transito delle navi.Gli ormeggiatori, per lo svolgimento di tali attività, devono costituirsi in società cooperativa, essere iscritti iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale. Il funzionamento e l’organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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