Con l’ordinanza n. 26071/2024 del 04.102.2024, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all’applicazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai soci lavoratori di cooperative.
Il caso
La pronuncia, che scaturisce da un giudizio avviato con una sentenza del Tribunale di Como successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, ha condannato una cooperativa a versare il TFR ad un socio lavoratore subordinato.
La Corte ha affermato che il TFR non possa essere assorbito in considerazione delle maggiori somme complessivamente corrisposte al lavoratore socio in eccedenza rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicabile.
NO al riassorbimento retributivo al TFR
Uno dei motivi di ricorso avanzato ha riguardato la violazione dell’art. 2120 c.c. e della legge n. 142/2001, nella parte in cui la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto al TFR in assenza di una specifica previsione negoziale o concludente.
La Cassazione, però, ha sottolineato come la legge n. 142/2001 abbia introdotto un sistema dualistico, riconoscendo al socio lavoratore una posizione giuridica autonoma come lavoratore, con diritto alle tutele giuslavoristiche compatibili.
La Corte ha altresì evidenziato che il TFR non può essere assorbito da altre somme retributive eccedenti, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio protettiva del TFR, volta a garantire una forma di risparmio obbligatorio per il lavoratore.
Riflessioni della Corte sulla disciplina dualistica
Il riconoscimento del diritto al TFR ai soci lavoratori di cooperative è strettamente legato alla dottrina della separazione tra rapporto associativo e rapporto lavorativo. Come evidenziato nella legge n. 142/2001, il rapporto di lavoro del socio cooperativo può assumere diverse forme, ma resta sempre distinto e collegato al rapporto associativo. La Cassazione, in linea con la riforma del 2001 e con precedenti giurisprudenziali (come la sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale), ha ribadito che il diritto al TFR scaturisce dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma di associazione. Pertanto, il TFR rientra fra i diritti riconosciuti al socio lavoratore senza che si verifichi una deroga alla normativa generale sul lavoro.
Il Principio di diritto
Concludendo, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”
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