Anche le società di mutuo soccorso possono accedere al riparto del contributo del cinque per mille, in quanto Enti del Terzo Settore. Così si è pronunciato il Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 19447 del 21.12.2021.
Il D.P.C.M. 23 luglio 2020, recante la Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche individua la platea dei beneficiari del contributo.
I beneficiari si identificano, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
negli “enti del Terzo settore iscritti nel registro, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.
Pertanto, il DPCM dispone soltanto per un’unica categoria specifica di ETS l’esclusione dal riparto del cinque per mille: le imprese sociali costitute in forma societaria.
Le SOMS, dal canto loro, in quanto rientranti nel “genus” di ETS, ed essendo una categoria speciale di ETS distinta dall’ impresa
sociale, hanno titolo per accedere al contributo del cinque per mille.
Peraltro, le SOMS, non avendo finalità di lucro, possono svolgere esclusivamente le attività indicate all’articolo 1 della legge n. 3818/1886 “esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi”, nonché le attività di cui all’articolo 2, comma 1.
E’ precluso alle SOMS lo svolgimento di attività ulteriori ed interdetto lo svolgimento di attività di impresa.
Ne consegue che le SOMS non sono, ex lege, nelle condizioni di poter remunerare i propri soci, contrariamente a quanto previsto per le
imprese sociali costituite in forma societaria.
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