Il codice del Terzo settore introdotto con il Dlgs n. 117/2017 ha apportato grandi cambiamenti nel variegato mondo del non profit e interessanti novità anche per le società di mutuo soccorso, dedicandovi un capo apposito del decreto (articoli 42-44).
Giova ricordare che le società di mutuo soccorso sono enti senza fine di lucro che perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà,
attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune specifiche attività, quali, per esempio, l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente o di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.
Il Dlgs n. 117/2017 stabilisce i seguenti principi:
1. le società di mutuo soccorso (Soms) sono enti del Terzo settore (art. 4) e saranno iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 46);
2. le società di mutuo soccorso sono tenute ad iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese e nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative. Ora, per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi, l’obbligo di iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese viene meno (art. 44);
3. le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni (art. 42). Tale norma di rinvio appare molto importante, perché chiarisce quali debbano essere le disposizioni da seguire in via primaria. Si ricorda che la legge n. 3818/1886 è stata modificata ed aggiornata dal Dl 18 ottobre 2012, n. 179, che ha stabilito i tipi di attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere, chi possa diventarne socio e, infine, che, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. le società di mutuo soccorso che alla data del 3 agosto 2017 erano già esistenti possono decidere di trasformarsi, entro il 3 agosto 2020, in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza dover devolvere il patrimonio residuo, così come indicato al punto 3);
5. le società di mutuo soccorso non sono più tenute al versamento del contributo del tre per cento degli utili netti di esercizio, di cui all’art. 11 della legge n. 59/1992. Le società di mutuo soccorso sono sempre state assimilate alle cooperative, dal momento che hanno molti punti in comune, tra cui, l’obbligo della devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici; si è, quindi, dedotto che dovessero, di conseguenza, versare anche il 3 per cento degli utili di esercizio. Il codice del Terzo settore ha il pregio di fare chiarezza ed elimina tale obbligo.
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