La Corte di Cassazione, con l‘ordinanza n. 27747 del 02.10.2023, ha valutato l’applicabilità degli studi di settore alle società cooperative. Tale pronuncia può essere utile anche in materia di applicazione degli ISA.
IL FATTO
Una società cooperativa che svolge attività di radiodiffusione e vendita di spazi pubblicitari impugnava avanti a una Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle Entrate, in applicazione degli studi di settore, aveva accertato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.
La pretesa erariale, secondo la cooperativa. si sarebbe fondata sui meri dati aritmetici, astratti e presuntivi degli studi di settore. Ciò senza prendere in considerazione le caratteristiche peculiari dell’attività in concreto svolta dalla cooperativa e del mercato di riferimento, anche in considerazione dei prevalenti fini mutualistici perseguiti.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente che ricorreva per Cassazione.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Si rammenta che gli studi di settore (ora ISA) non si applicano: “d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate” e “nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
La predetta inapplicabilità riguarda le cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato.
Pertanto una cooperativa che svolge attività di radiodiffusione e vendita di spazi pubblicitari non può equiparare gli “utenti” radioascoltatori, che non pagano canone o corrispettivo, agli “utenti” soci della cooperativa e destinatari delle attività da questa svolte, contemplati dalla disposizione esentiva.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
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