Con la circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al Superbonus 110 per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali.Si tratta di una circolare riepilogativa di quanto già espresso tramite circolari, risoluzione e risposte ad interpelli emanati negli ultimi due anni.
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
Le cooperative che intendono beneficiare del Superbonus devono possedere i seguenti requisiti:
- requisito soggettivo: devono essere cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- requisito oggettivo: gli immobili devono essere di proprietà e assegnati in godimento ai soci.
Il Superbonus può essere fruito:
- dalla cooperativa;
- dai soci che, in quanto detentori dell’immobile, sostengano le spese per gli interventi trainanti e trainati.
L’organo amministrativo della società deve aver accettato la domanda di assegnazione, anche se il relativo verbale non è registrato.
I soci persone fisiche non imprenditori o professionisti beneficiano della detrazione solo per interventi di efficienza energetica realizzati su un massimo di due unità immobiliari o effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
La cooperativa, invece, non ha tale limitazione per le spese sostenute.
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, proprietarie di un intero edificio, assegnato solo in parte in godimento ai soci, mentre altre unità sono a disposizione di terzi non soci, possono utilizzare il Superbonus per le parti comuni.
Ciò solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in godimento ai soci è superiore al 50% del totale.
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le cooperative “miste” possono usufruire della detrazione in relazione agli interventi sulle parti comuni in qualità di condòmino.
Devono, tuttavia, avere la proprietà di una parte delle unità immobiliari e averle date in godimento ai soci.
La detrazione sarà calcolata in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri ai sensi dell’articolo 1123 del codice civile.
COOPERATIVE SOCIALI
In merito alle cooperative sociali, l’Agenzia riprende in modo pedissequo quanto già indicato in precedenti risposte ad interpelli.
Si veda sull’argomento i seguenti contributi:
- Cooperative sociali e applicazione del Superbonus
- Cooperative sociali di tipo A) e Superbonus 110%
- Cooperative sociali: esenzione parziale dalle imposte sui redditi e Superbonus
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